Sez. 5, Sentenza n. 42315 del 02/05/2016 Ud. (dep. 06/10/2016) Rv. 268463 - 01
IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Rinuncia al ricorso per cassazione - Sopravvenuta "abolitio criminis" - Inammissibilità del ricorso per cassazione.
IMPUGNAZIONI - RINUNCIA
In tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposta determina l'immediata estinzione del rapporto processuale cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammisssibilità dell'impugnazione. Tale declaratoria prevale anche nel caso di "abolitio criminis" sopravvenuta alla sentenza impugnata, la quale dovrà, pertanto, essere rilevata dal giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)