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Sez. 5, Sentenza n. 8735 del 05/12/2017 Ud. (dep. 22/02/2018) Rv. 272511 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso per cassazione - Casi - Conseguenze - Rilevabilità della intervenuta depenalizzazione - Possibilità - Fattispecie in tema di ricorso personale con firma non autenticata.
Stato
decisa il 2017-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272511-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

L'inammissibilità del ricorso per cassazione, per qualunque causa verificatasi, non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta, né di revocare le statuizioni civili e di annullare le sanzioni civili illegittimamente irrogate. (Fattispecie in tema di ricorso inammissibile, perchè proposto personalmente dall'imputato con raccomandata ma privo dell'autenticazione della sottoscrizione, in relazione all'"abolitio criminis" dell'art. 489, comma secondo, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 489 com. 2, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)