Sez. 5, Sentenza n. 27821 del 19/04/2017 Ud. (dep. 06/06/2017) Rv. 270378 - 01
IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | "Abolitio criminis" - Inammissibilità del ricorso per cassazione per intervenuta rinuncia - Rilevabilità d'ufficio della depenalizzazione - Possibilità.
IMPUGNAZIONI - RINUNCIA
In tema di impugnazioni, la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'intervenuta "abolitio criminis" anche nel caso di rinuncia al ricorso, trattandosi di causa di inammissibilità che, diversamente dell'intempestiva proposizione del ricorso, interviene dopo la valida instaurazione del rapporto processuale. (Fattispecie relativa alla sopravvenuta "abolitio criminis" del reato di ingiuria in cui la Corte, in motivazione, ha precisato che il principio della ragionevole durata del processo impone di evitare una pronuncia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della questione alla fase esecutiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)