Sez. 6, Sentenza n. 464 del 10/02/1998 Cc. (dep. 10/03/1998) Rv. 210678 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Applicazione alle misure di prevenzione - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
Il principio di specialità previsto dalla Convenzione Europea di estradizione e dall'art. 721 cod. proc. pen. non opera in tema di misure di prevenzione, atteso che queste sono applicate sulla base di un giudizio di pericolosità attuale del soggetto, ai cui fini l'esistenza di precedenti fatti specifici, eventualmente costituenti reato, rappresenta soltanto uno degli elementi presi in considerazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)