Sez. 5, Sentenza n. 25624 del 23/05/2006 Cc. (dep. 24/07/2006) Rv. 234602 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Misure di prevenzione - Applicabilità - Fondamento.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di estradizione dall'estero il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione opera anche con riferimento al procedimento per l'irrogazione delle misure di prevenzione, perché la genericità della formula di cui all'art. 721 cod. proc. pen. è tale da ricomprendere anche le misure di prevenzione. (La Corte ha peraltro ribadito che in conseguenza della concessa estradizione non possono aversi effetti limitativi della libertà personale per fatti anteriori o diversi da quelli per i quali l'estradizione viene accordata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)