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Sez. 6, Sentenza n. 2876 del 10/06/2002 Cc. (dep. 21/01/2003) Rv. 223843 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Misure di prevenzione - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223843-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In tema di estradizione dall'estero, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione Europea di estradizione opera anche con riferimento al procedimento di prevenzione, e pertanto non è consentita la applicazione di misure di sorveglianza speciale di polizia sulla base di circostanze anteriori all'estradizione e diverse da quelle per le quali questa è stata concessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)