Sez. 1, Sentenza n. 1379 del 05/12/2002 Cc. (dep. 14/01/2003) Rv. 223261 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Applicazione - Normativa regolante l'estradizione - Operatività - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
È esclusa l'operatività delle norme che disciplinano l'estradizione, e quindi anche del principio di specialità, in tema di misure di prevenzione, le quali sono applicabili in base a un giudizio di pericolosità attuale del soggetto e sono finalizzate non all'irrogazione di sanzioni penali, bensì alla tutela della sicurezza pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)