Sez. 3, Sentenza n. 15089 del 27/01/2016 Cc. (dep. 12/04/2016) Rv. 266632 - 01
SPORT | Turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione - Convalida del G.i.p. - Mancata osservanza del termine a difesa - Conseguenze.
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In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)