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Sez. 4, Sentenza n. 2383 del 06/12/2013 Cc. (dep. 20/01/2014) Rv. 258180 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Conversione della pena detentiva in quella pecuniaria - Sostituzione di detta pena con quella del lavoro di pubblica utilità - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258180-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE

L'accordo sull'applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, le parti non possono procedere, prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di distinti regimi sanzionatori di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato, tra loro non sovrapponibili.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)