Sez. 4, Sentenza n. 8005 del 15/11/2013 Cc. (dep. 19/02/2014) Rv. 258609 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Conversione della pena detentiva in quella pecuniaria - Sostituzione di detta pena con quella del lavoro di pubblica utilità - Legittimità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE
Nell'accordo sull'applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, le parti non possono procedere, prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di distinti regimi sanzionatori di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato, tra loro non sovrapponibili.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)