Sez. 4, Sentenza n. 21238 del 02/10/2014 Ud. (dep. 21/05/2015) Rv. 263851 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Guida sotto l'influenza dell'alcool - Sentenza di appello - Revoca della sospensione condizionale della pena - Sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità - Preventiva conversione della pena detentiva in pena pecuniaria - Necessità - Esclusione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
È legittima la decisione del giudice d'appello con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è revocata la sospensione condizionale della pena e sostituita la pena inflitta per il reato di guida in stato di ebbrezza con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, senza previamente convertire la pena detentiva in quella pecuniaria, atteso che la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e la sostituzione della pena nel suo complesso con il lavoro di pubblica utilità costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze afferenti alla relazione della funzione rieducativa della pena, di talché, una volta adottata una strategia sanzionatoria, non è possibile, per esigenze di coerenza e razionalità del sistema, sovrapporne altra.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Legge 24/12/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)