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Sez. 4, Sentenza n. 27602 del 02/04/2014 Ud. (dep. 25/06/2014) Rv. 261566 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ex art. 53 Legge n. 689 del 1981 - Sostituzione di detta pena con quella del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma nono bis, cod. strada - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261566-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE

Nell'accordo sull'applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza le parti non possono procedere, prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di distinti e non sovrapponibili regimi sanzionatori di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9 n. 2, Legge 24/12/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)