Sez. 4, Sentenza n. 27602 del 02/04/2014 Ud. (dep. 25/06/2014) Rv. 261566 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ex art. 53 Legge n. 689 del 1981 - Sostituzione di detta pena con quella del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma nono bis, cod. strada - Legittimità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE
Nell'accordo sull'applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza le parti non possono procedere, prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di distinti e non sovrapponibili regimi sanzionatori di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9 n. 2, Legge 24/12/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)