Sez. 4, Sentenza n. 19183 del 03/03/2016 Cc. (dep. 09/05/2016) Rv. 266843 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Guida in stato di ebbrezza - Conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ex art. 53 l. n. 689 del 1981 - Sostituzione di detta pena con quella del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE
Nell'accordo sull'applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza le parti non possono prima procedere alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria per poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di regimi sanzionatori sostitutivi aventi totale autonomia e indipendente campo di applicazione e dunque non cumulabili tra loro in quanto ciascuno di essi esaurisce, con la propria portata precettiva, il fine alternativo alla applicazione della pena detentiva che si propone.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. B, Cod. Strada art. 186 com. 9 n. 2, Legge 24/12/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)