Sez. 4, Sentenza n. 71 del 14/11/2012 Cc. (dep. 02/01/2013) Rv. 258606 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Conversione della pena detentiva in quella pecuniaria - Sostituzione di detta pena con quella del lavoro di pubblica utilità - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE
Nell'accordo sull'applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, le parti possono procedere, prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di disposizione più favorevole applicabile anche senza la richiesta dell'interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 24/12/1981 num. 681 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)