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Sez. L, Sentenza n. 3183 del 17/04/1990 (Rv. 466687 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI - PROMOZIONI - ESCLUSIONE DALLA PROMOZIONE PER RAGIONI ESTRANEE ALL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DISCREZIONALI - AZIONE CONSEGUENTE DEL CANDIDATO VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PROMOZIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEI CONTROINTERESSATI - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DALLA PROMOZIONE ANCHE PER MOTIVI ATTINENTI ALL'ATTRIBUZIONE DEI PREDETTI PUNTEGGI - NECESSITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SOLO NEI CONFRONTI DEI CANDIDATI COLLOCATI IN GRADUATORIA PRIMA DELL'ATTORE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466687-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI - PROMOZIONI - ESCLUSIONE DALLA PROMOZIONE PER RAGIONI ESTRANEE ALL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DISCREZIONALI - AZIONE CONSEGUENTE DEL CANDIDATO VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PROMOZIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEI CONTROINTERESSATI - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DALLA PROMOZIONE ANCHE PER MOTIVI ATTINENTI ALL'ATTRIBUZIONE DEI PREDETTI PUNTEGGI - NECESSITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SOLO NEI CONFRONTI DEI CANDIDATI COLLOCATI IN GRADUATORIA PRIMA DELL'ATTORE - CONDIZIONE.*

Con riguardo alle procedure concorsuali di promozione dei lavoratori disposte dal datore di lavoro, occorre distinguere l'ipotesi in cui il candidato deduca di essere stato escluso dalla promozione per ragioni estranee all'attribuzione dei punteggi discrezionali da quella in cui solo od anche questi ultimi formino oggetto di contestazione: nella prima ipotesi, l'Azione del candidato volta al riconoscimento del diritto alla promozione dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario dei controinteressati, restando esclusa, ove l'Azione sia esperita nei confronti del solo datore di lavoro, anche la possibilità di un accertamento incidenter tantum del diritto alla promozione strumentale rispetto alla pronuncia sul risarcimento del danno; nella seconda ipotesi - nella quale viene dedotto non il diritto alla promozione ma l'inadempimento del datore di lavoro all'Obbligo, assunto con il bando di concorso nei confronti di tutti i promissari, di compiere le operazioni selettive in conformità ai criteri stabiliti - la necessità d'integrazione del contraddittorio, peraltro solo nei confronti dei candidati collocati in graduatoria prima dell'attore, sussiste ove il candidato pretermesso chieda la ripetizione delle valutazioni comparative che hanno determinato la sua esclusione, mentre va esclusa ove la domanda sia limitata al risarcimento del danno derivato dall'inadempimento del datore di lavoro, non richiedendo tale pronuncia l'accertamento, neppure incidenter tantum, del diritto alla promozione. (V 2526/89, mass n 462867; (V 6867/87, mass n 455058; (V 6867/87, mass n 455060; (V 4992/86, mass n 447663).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)