Sez. 1, Sentenza n. 10757 del 28/10/1998 (Rv. 520191 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del Codice della strada - Termine ex art. 204 D.L. n. 285 del 1982 per l'emissione dell'ordinanza - Ingiunzione da parte del Prefetto - Inosservanza - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, nell'ipotesi in cui il trasgressore proponga ricorso al Prefetto, quest'ultimo, ove non ritenga di procedere ad archiviazione degli atti, è tenuto ad emettere l'ordinanza - ingiunzione nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 codice della strada; l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione dopo il decorso del suddetto termine rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, annullabile.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)