Sez. 1, Sentenza n. 6895 del 23/07/1997 (Rv. 506200 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Termine ex art. 204 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per l'emissione, da parte del Prefetto, dell'ordinanza ingiunzione - Natura perentoria dello stesso - Conseguenze della sua violazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di violazioni del codice della strada, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 del nuovo codice della strada, perché il Prefetto possa emettere l'ordinanza ingiunzione, è di natura perentoria, ed, ove non rispettato, induce l'inefficacia del provvedimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)