Sez. 1, Sentenza n. 3848 del 17/04/1999 (Rv. 525501 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni delle norme del codice della strada - Ricorso del trasgressore al Prefetto - Termine di 60 giorni per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione da parte del prefetto - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità del provvedimento per violazione di legge.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, il prefetto investito del ricorso di cui all'art. 203 Cod. strada da parte del trasgressore di norme del codice della strada deve emettere, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, ordinanza motivata contenente l'ingiunzione di pagamento della relativa sanzione amministrativa (salvo che, ritenendo non fondato l'accertamento, egli non ritenga di pronunciare, nello stesso termine, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio procedente che, a sua volta, ne dà notizia ai ricorrenti), con la conseguenza che l'emanazione dell'ordinanza/ingiunzione oltre il termine predetto, integrando gli estremi della violazione di legge, rende il provvedimento invalido ed annullabile.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)