Sez. 3, Sentenza n. 26616 del 08/05/2013 Ud. (dep. 19/06/2013) Rv. 255620 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE | Modifiche introdotte dalla l. n. 190 del 2012 - Condotta punibile - Caratteri - Differenze dall'ipotesi induzione indebita di cui all'art. 319 quater cod. pen. - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE
A seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 190 del 2012, integra il delitto di concussione il comportamento del pubblico ufficiale che, pur senza l'impiego di brutali forme di minaccia psichica diretta, ponga la persone offesa di fronte all'alternativa di accettare la pretesa indebita o subire un pregiudizio oggettivamente ingiusto; sussiste, invece, la fattispecie di induzione indebita ove il pubblico agente, abusando della sua qualità o del suo potere, formuli una richiesta di dazione o di promessa come condizione per il mancato compimento di un atto doveroso o come condizione per il compimento di un atto a contenuto discrezionale, con effetti comunque favorevoli per l'interessato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrasse concussione il comportamento di un finanziere che, dopo aver richiesto ad una prostituta extracomunitaria i documenti e prospettato possibili conseguenze negative connesse al suo status di straniera irregolare, aveva preteso una prestazione sessuale gratuita).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)