Sez. 1, Sentenza n. 3064 del 07/05/1986 (Rv. 446072 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - PER ESCLUSIONE DA PARTE DI UNO DEI CONIUGI DELLA INDISSOLUBILITÀ DEL VINCOLO ("BONUM SACRAMENTI") - CONTRARIETÀ CON L'ORDINE PUBBLICO - CONDIZIONI - RISERVA MENTALE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - PER ESCLUSIONE DA PARTE DI UNO DEI CONIUGI DELLA INDISSOLUBILITÀ DEL VINCOLO ("BONUM SACRAMENTI") - CONTRARIETÀ CON L'ORDINE PUBBLICO - CONDIZIONI - RISERVA MENTALE.*
La delibazione della sentenza ecclesiastica, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno dei coniugi dell'indissolubilità del vincolo ("exceptio boni sacramenti"), trova ostacolo, sotto il profilo del contrasto con l'ordine pubblico, soltanto quando tale esclusione sia rimasta a livello di mera riserva mentale, perché non manifestata all'altro coniuge, alla stregua degli inderogabili principi dell'ordinamento italiano in tema di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Qualora detta manifestazione vi sia stata, tanto se l'altro coniuge vi abbia prestato adesione, quanto se si sia limitato a prenderne atto, deve negarsi la ricorrenza del suddetto ostacolo, tenuto anche conto che non può essere ravvisata una violazione dell'ordine pubblico in relazione alla diversa disciplina dell'ordinamento canonico, rispetto all'ordinamento italiano, circa la regolamentazione degli effetti invalidanti delle condizioni o termini che vengano apposti al consenso dei coniugi, ovvero circa i casi ed i limiti di tempo entro i quali può essere fatta valere la simulazione del matrimonio, non investendo detta diversa regolamentazione principi essenziali e fondamentali dello ordinamento interno. (V 2025/85, mass n 439934; (V 3535/84, mass n 435537; (V 6862/83, mass n 431525; (V 5026/82, mass n 422952).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)