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Sez. 1, Sentenza n. 33455 del 10/07/2001 Ud. (dep. 07/09/2001) Rv. 219678 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO | Abrogazione - Ingiuria - Necessità di querela - Difetto - Applicabilità della norma transitoria ex art.19 legge n.205/1999 - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219678-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO

In tema di reato di oltraggio, all'abrogazione della fattispecie incriminatrice (ex art.18 della legge 25 giugno 1999, n.205) consegue la possibilità che, qualcosa ne sussistano in concreto i presupposti, il fatto resti sanzionato sotto il profilo dell'offesa all'"onore" o al "decoro" (ex artt.61 n.10 e 594 cod.pen.), ma ciò non rende applicabile ai processi in corso la disposizione transitoria prevista dall'art.19 della legge citata, che prevede la rimessione in termine per la presentazione della querela esclusivamente per i reati in cui la procedibilità a querela sia introdotta dalla medesima legge; ne consegue che, essendo il reato di ingiuria procedibile a querela anche nella vigenza del precedente regime, in sua assenza il giudice della cognizione deve dichiarare la non procedibilità.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 19 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 61 n. 10, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)