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Sez. 3, Sentenza n. 6454 del 02/02/2006 Cc. (dep. 21/02/2006) Rv. 233561 - 01

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA | Guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale - Poteri esercitabili - Individuazione - Sequestro dell'arma - Possibilità.
Stato
decisa il 2006-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233561-01

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA

In tema di disciplina della caccia, le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, atteso che la L. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria sulla applicazione della medesima legge, in essi ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di controllo della fauna abbattuta o catturata ed il potere di accertamento dei reati, cui è necessariamente collegato il dovere di acquisire gli elementi probatori e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro dell'arma e delle cartucce operato nell'esercizio dei poteri assegnati alle guardie volontarie venatorie).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 27, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)