Sez. 2, Sentenza n. 41571 del 20/06/2017 Ud. (dep. 12/09/2017) Rv. 270750 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Giudizio di appello - Riforma della sentenza di condanna - Prova dichiarativa posta a base della decisione di primo grado - Diversa valutazione di attendibilità - Rinnovazione dibattimentale - Necessità.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di rinnovazione del dibattimento, l'obbligo per il giudice di appello, sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, di escutere nuovamente i dichiaranti qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, costituisce espressione di un generale principio di immediatezza e trova pertanto applicazione, non solo nel caso di riforma della decisione assolutoria, ma anche quando il giudice d'appello intenda riformare la sentenza di condanna emessa in primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)