Sez. 3, Sentenza n. 46455 del 17/02/2017 Ud. (dep. 10/10/2017) Rv. 271110 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza Corte EDU del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - Valutazione di inattendibilità di un teste ritenuto in primo grado attendibile - Nuovo esame del dichiarante - Necessità - Riforma di una sentenza di condanna - Applicabilità del principio - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, né è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, non venendo in rilievo - in tal caso - il principio del superamento del "ragionevole dubbio", potendo l'assoluzione intervenire anche quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)