Sez. 3, Sentenza n. 34794 del 19/05/2017 Ud. (dep. 17/07/2017) Rv. 271344 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma della sentenza di condanna - Diversa valutazione delle prove dichiarative poste a base della decisione del grado precedente - Rinnovazione dibattimentale - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di giudizio d'appello, non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in base ai principi della sentenza della Corte EDU Dan c. Moldavia, nel caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di primo grado sulla base della valutazione del medesimo compendio probatorio. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di appello che - valutata l'inattendibilità della parte lesa e ritenuta superflua la rinnovazione della sua testimonianza - aveva assolto gli imputati, affermando che non sussiste un obbligo generalizzato di rinnovazione dell'istruttoria in appello, operando lo stesso solo nei limiti della suddetta sentenza della Corte EDU).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)