Sez. 3, Sentenza n. 8383 del 16/11/1987 (Rv. 455944 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - PREAVVISO DI SEI MESI - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ O AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI RECESSO - ESCLUSIONE - ESERCIZIO CON L'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - PREAVVISO DI SEI MESI - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ O AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI RECESSO - ESCLUSIONE - ESERCIZIO CON L'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
Il preavviso di sei mesi che, ai sensi degli artt. 59 e 73 della legge n. 392 del 1978, il locatore deve dare al conduttore quando intenda recedere dal contratto di locazione - che non è analogicamente assimilabile all'istituto della moratoria di sessanta giorni per proporre la domanda di risarcimento di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 - ma, mirando ad informare lo stesso con congruo termine al fine del reperimento di una diversa sistemazione, non integra una condizione di procedibilità o di ammissibilità della domanda di recesso né un presupposto dell'Azione, e può essere attuato anche con il ricorso introduttivo del giudizio, dovendo in tal caso il rilascio essere disposto per un'epoca che faccia salvo il semestre, decorrente dall'atto stesso, in favore del conduttore. (Conf 1639/87, mass n 451044; (Conf 3492/86, mass n 446436; (Conf 492/85, mass n 438700; (Conf 6079/84, mass n 437732; (Conf 1520/84, mass n 433607; (Conf 7412/83, mass n 432010; (Conf 2880/82, mass n 420765).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)