Sez. 3, Sentenza n. 492 del 28/01/1985 (Rv. 438700 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - NATURA - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - NATURA - CONSEGUENZE.*
Il preavviso di recesso dal contratto di locazione, previsto dall'art. 59 della legge n. 392 del 1978, è finalizzato unicamente a concedere al conduttore un lasso di tempo reputato dal legislatore congruo per il reperimento di altra abitazione. Esso, pertanto, non configura una condizione di procedibilità o di ammissibilità della domanda di rilascio e può essere attuato anche dall'atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza, in tal caso, che il rilascio deve essere disposto per un'epoca che faccia salvo il semestre (decorrente dall'atto stesso) a favore del conduttore. (Conf 2362/84, mass n 434399; (Conf 7412/83, mass n 432010; (Conf 5528/82, mass n 423286; (Conf 2880/82, mass n 420765).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)