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Sez. 2, Sentenza n. 9763 del 10/02/2015 Ud. (dep. 06/03/2015) Rv. 263299 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia - Condotta sanzionata - Compimento di atti tipicamente concorrenziali - Necessità - Meri atti intimidatori - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263299-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO

L'art. 513-bis cod. pen. punisce soltanto quelle condotte illecite tipicamente concorrenziali realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta i semplici atti intimidatori. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputato, che, avvalendosi dell'appoggio di esponenti della locale criminalità organizzata, imponeva la fornitura in via esclusiva di videogiochi ai titolari di esercizi pubblici, assumendo, in tal modo, una posizione di predominio nel mercato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)