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Sez. 1, Sentenza n. 34039 del 27/02/2014 Cc. (dep. 31/07/2014) Rv. 261192 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca dei beni sequestrati - Bene sottoposto ad ipoteca - Estinzione del diritto di garanzia - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261192-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di garanzia costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro devono considerarsi soggetti estranei al reato ovvero quando, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole. (Nella specie, la Corte ha ritenuto terzi estranei al reato gli istituti bancari che, in conseguenza dei reati di truffa e di appropriazione indebita perpetrati da funzionari infedeli, avevano erogato al soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale mutui garantiti da ipoteca sui beni confiscati, escludendo, pertanto, che potesse essere ordinata la cancellazione della iscrizione ipotecaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 all. 1 art. 45, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 all. 1 art. 52, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 all. 1 art. 53, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 all. 1 art. 57, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 all. 1 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)