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Sez. U, Sentenza n. 1963 del 28/10/2010 Cc. (dep. 21/01/2011) Rv. 248721 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO | Circolazione abusiva del veicolo - Concorso con l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 cod. strada - Insussistenza - Concorso apparente tra norma penale e norma amministrativa - Sussistenza - Specialità della norma amministrativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248721-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO

La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 334 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 213 com. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)