diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 102 del 15/01/1990 (Rv. 464783 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - DIVISIONE - ATTO STIPULATO DAI COMPROPRIETARI PRO INDIVISO DI UN SUOLO EDIFICABILE PER L'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEI SINGOLI APPARTAMENTI D'UN EDIFICIO DA COSTRUIRE - QUALIFICAZIONE - CRITERI - DIVISIONE DI COSA FUTURA OVVERO CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1990-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464783-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - DIVISIONE - ATTO STIPULATO DAI COMPROPRIETARI PRO INDIVISO DI UN SUOLO EDIFICABILE PER L'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEI SINGOLI APPARTAMENTI D'UN EDIFICIO DA COSTRUIRE - QUALIFICAZIONE - CRITERI - DIVISIONE DI COSA FUTURA OVVERO CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - DISTINZIONE.*

Il contratto con il quale i comproprietari di una area edificatoria, acquistata pro indiviso, stabiliscono di costruirvi un fabbricato condominiale, determinando dettagliatamente le porzioni concrete destinate ad essere di spettanza esclusiva di ciascuno si da non rendere necessari ulteriori Atti traslativi o dichiarativi, integra un atto di divisione di cosa futura, soggetto ad imposta graduale, ove sia rivolto a conseguire l'attribuzione automatica della proprietà individuale delle diverse porzioni, mentre costituisce una reciproca concessione ad aedificandum, sottoposta alla imposta proporzionale, ove risulti chiaramente attraverso la interpretazione letterale e logica delle clausole del contratto che le parti abbiano voluto, a costruzione ultimata, l'acquisto della proprietà superficiaria e non di quella assoluta dei singoli appartamenti, atteso che la concessione ad aedificandum, comportando che i proprietari conseguano a costruzione ultimata, non la proprietà assoluta ma quella superficiaria dei singoli appartamenti, non corrisponde all'intento solitamente perseguito dalle parti. (Conf 4868/83, mass n 429758; (Conf 4001/82, mass n 421961; (Conf 5767/81, mass n 416471; (Conf 4283/80, mass n 408147; (Conf 3929/80, mass n 407822; (Conf 1621/80, mass n 405211; (Conf 3241/79, mass n 399610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1362, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)