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Sez. 6, Sentenza n. 7960 del 26/01/2004 Ud. (dep. 24/02/2004) Rv. 228468 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Mancato riconoscimento in appello di circostanze attenuanti - Assenza di domanda - Obbligo di motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228468-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO

L'art. 597, comma 5 cod.proc.pen., pur conferendo al giudice di appello, il potere di riconoscere anche di ufficio l'esistenza di circostanze attenuanti, non obbliga detto giudice di specificare nella motivazione le ragioni del mancato esercizio di tale potere, quando le circostanze in questione non abbiano formato oggetto di apposita richiesta; pertanto tale mancato esercizio non può costituire motivo di ricorso in cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)