Sez. 6 - , Sentenza n. 19787 del 26/03/2019 Cc. (dep. 08/05/2019) Rv. 275681 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Reato ex art. 416-bis cod. pen. – Esigenze cautelari – Presunzione relativa di sussistenza – Tempo decorso dalla condotta di partecipazione (cd. tempo silente) – Apprezzabilità – Condizioni – Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata per effetto del decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati qualora risultino accertate la consolidata esistenza dell'associazione, la pregressa partecipazione alla stessa dell'indagato e la sua perdurante adesione ai valori del sodalizio (nel caso di specie 'ndrangheta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)