Sez. 5, Sentenza n. 47401 del 14/09/2017 Cc. (dep. 16/10/2017) Rv. 271855 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Condanna in primo grado per il delitto cui all'art. 416-bis cod. pen. - Presunzioni ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Operatività - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di custodia cautelare in carcere applicata, ex art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen., nei confronti del condannato in primo grado per il delitto di associazione di tipo mafioso valgono le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, sicchè sussistono sia la presunzione relativa di pericolosità sociale, la quale può essere superata solo quando risulti che l'imputato abbia rescisso i vincoli che lo legavano al sodalizio criminale o se ne sia irreversibilmente allontanato, sia la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che, in caso di mancato superamento della presunzione relativa, impone l'applicazione della misura di maggior rigore.(Conf. n. 40206/2018 N.M.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)