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Sez. 1, Sentenza n. 1695 del 19/03/1998 Cc. (dep. 04/05/1998) Rv. 210561 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Carenza di interesse sopravvenuta nelle more del giudizio - Condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210561-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. (Fattispecie in tema di riacquisto dello "status libertatis" nelle more della definizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa del provvedimento coercitivo del g.i.p.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)