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Sez. L, Sentenza n. 14771 del 13/07/2005 (Rv. 583360 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Art.116 della legge n. 388 del 2000 - Retroattività - Esclusione - Fondamento - Limiti temporali di applicabilità - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583360-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In materia di illeciti amministrativi (nella specie, in materia di previdenza e assistenza), l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e, al fine di escludere l'applicabilità della norma sopravvenuta, resta determinante il momento della commissione dell'illecito (come per il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 28, legge n. 689 del 1981), integrando l'ordinanza - ingiunzione non un provvedimento amministrativo costitutivo, ma un atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito già sorto per effetto della violazione commessa; pertanto, l'art. 116, dodicesimo comma, della legge n. 388 del 2000 non è applicabile in relazione alle violazioni commesse precedentemente alla sua entrata in vigore, a prescindere dal momento in cui sia intervenuta la comunicazione della relativa ordinanza-ingiunzione.

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 23/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 23/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 22/12/2000 num. 388 art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)