Sez. L, Sentenza n. 2501 del 17/04/1984 (Rv. 434518 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - CONVENZIONI E TARIFFE STIPULATE DAGLI ENTI MUTUALISTICI CON LE CATEGORIE DEI MEDICI E DEI FARMACISTI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE AGLI AUMENTI DEGLI INDICI ISTAT - BLOCCO EX ART. 8 DEL D.L. N. 264/1974 - DISCIPLINA EX ART. 429, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA - DISPOSIZIONE DEL PREDETTO ART. 8 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - VIGENZA DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE - MOMENTO FINALE - ABROGAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 349/1977 - DISCIPLINA ATTUALMENTE VIGENTE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - CONVENZIONI E TARIFFE STIPULATE DAGLI ENTI MUTUALISTICI CON LE CATEGORIE DEI MEDICI E DEI FARMACISTI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE AGLI AUMENTI DEGLI INDICI ISTAT - BLOCCO EX ART. 8 DEL D.L. N. 264/1974 - DISCIPLINA EX ART. 429, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA - DISPOSIZIONE DEL PREDETTO ART. 8 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - VIGENZA DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE - MOMENTO FINALE - ABROGAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 349/1977 - DISCIPLINA ATTUALMENTE VIGENTE.*
Il sesto comma dell'art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 - il quale (nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n. 386) ha disposto che non siano suscettibili di aumento, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, le convenzioni e le relative tariffe già stipulate dagli enti mutualistici con le categorie dei medici e dei farmacisti, anche se ratificate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto - ha attivato non solo il blocco delle tariffe vigenti ma anche quello del meccanismo di aggancio delle tariffe stesse agli indici di svalutazione, previsto dall'art. 11 dell'accordo nazionale 14 luglio 1973, senza che al riguardo possa rilevare il principio dell'art. 429 comma terzo cod. proc. civ., sulla rivalutazione dei crediti di lavoro. La disposizione dell'anzidetto art. 8 - che non viola il principio costituzionale di uguaglianza nel rapporto fra medici convenzionati, a secondo che abbiano maggiori o minori costi professionali per l'Esercizio della loro attività - ha poi mantenuto il suo vigore fino al 30 giugno 1977, essendo stata abrogata dall'art. 11 della legge 29 giugno 1977 n. 349 (entrata in vigore l'1 luglio 1977), la quale con altra norma (art. 9) ha peraltro disposto che le nuove convenzioni non dovranno prevedere alcun maggiore Onere con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1978, dovendo, inoltre, in materia trovare altresì applicazione la nuova normativa dell'art. 5 della legge 29 febbraio 1980 n. 33, sui poteri delle regioni. (258/84, mass n 432522; (V 3512/83, mass n 428406; (V 3162/83, mass n 428071; (V 4183/83, mass n 429127; (Conf 6797/82, mass n 424428; (Conf 3559/82, mass n 421531; (Conf 2481/83, mass n 427346).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 9 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)