diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4183 del 17/06/1983 (Rv. 429127 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - CONVENZIONI E TARIFFE STIPULATE DAGLI ENTI MUTUALISTICI CON LE FEDERAZIONI DEGLI ORDINI DEI MEDICI - BLOCCO EX ART. 8, SESTO COMMA, DEL D.L. N. 264 DEL 1974 - ESTENSIONE - ABROGAZIONE EX LEGGE N. 349 DEL 1977 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429127-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - CONVENZIONI E TARIFFE STIPULATE DAGLI ENTI MUTUALISTICI CON LE FEDERAZIONI DEGLI ORDINI DEI MEDICI - BLOCCO EX ART. 8, SESTO COMMA, DEL D.L. N. 264 DEL 1974 - ESTENSIONE - ABROGAZIONE EX LEGGE N. 349 DEL 1977 - ESCLUSIONE.*

Il sesto comma dell'art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n. 386) ha attuato il blocco non soltanto delle tariffe vigenti ma anche del meccanismo di aggancio delle tariffe stesse agli indici di svalutazione, previsto dall'accordo del 1973 fra gli enti mutualistici e le federazioni degli ordini dei medici, senza possibilità di distinguere fra la parte concernente gli onorari base e quella concernente le spese e senza che - in contrario - possa rilevare il principio della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, stabilito dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - l'efficacia di tale disciplina - della quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3, 38, 41, 42 e 43 della Costituzione - non può ritenersi cessata, a partire dall'1 luglio 1977, per il semplice fatto dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977 n. 349, poiché la caducazione di detta disciplina, disposta dall'art. 11 della legge n. 349 del 1977, non è operante in Mancanza della stipulazione delle convenzioni uniche e dell'accordo nazionale tipo, previsti dagli artt. 7 e 8 della stessa legge (e soggetti, ai sensi dell'art. 9, al divieto di prevedere maggiori oneri con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1978), come confermato anche dal tenore del terzo comma dell'art. 5 del successivo d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, nel testo di cui all'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33. (V 879/83, mass n 425633; (V 28/83, mass n 424824; (V 6797/82, mass n 424428; (V 6390/82, mass n 424013; (V 3559/82, mass n 421531; (Conf 1176/83, mass n 425965 sulla prima parte; (Conf 48/83, mass n 424839 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Costituzione art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 7, Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 9 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 15, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 5 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)