Sez. L, Sentenza n. 258 del 12/01/1984 (Rv. 432522 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI E ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 8, SESTO COMMA DEL D.L. 8 LUGLIO 1974 N. 364 - EFFICACIA - CESSAZIONE PER EFFETTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - ESCLUSIONE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI E ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 8, SESTO COMMA DEL D.L. 8 LUGLIO 1974 N. 364 - EFFICACIA - CESSAZIONE PER EFFETTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - ESCLUSIONE.*
Il sesto comma dell'art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 364 (nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n. 386) ha attuato il blocco non soltanto delle tariffe vigenti ma anche del meccanismo di aggancio delle tariffe stesse agli indici di svalutazione, previsto dall'accordo del 1973 fra gli enti mutualistici e le federazioni degli ordini dei medici; l'efficacia di tale disciplina non può ritenersi cessata con l'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977 n. 349, in quanto l'art. 11 di tale legge, il quale dispone l'abrogazione dell'art. 8 del d.l. citato, costituisce una norma "di chiusura" che va coordinata con la disposizione dell'art. 8 della stessa legge n. 349 del 1977, secondo cui le normative e gli accordi vigenti presso ciascun ente cessano di aver efficacia solo a seguito dell'effettiva stipulazione delle nuove convenzioni nazionali uniche (soggette, ai sensi dell'art. 9, al divieto di prevedere maggiori oneri con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1978). Tale conclusione è confermata dal tenore del terzo comma dell'art. 5 del successivo d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (nel testo di cui all'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33), che, prevedendo la possibilità di accordi fra OO.MM. E regioni per regolare la materia dei compensi ai medici, ancora disciplinata dall'accordo del 1973, esclude ogni Forma d'indicizzazione ed ammette invece la corresponsione di conguagli, secondo un sistema concretatosi nella convenzione stipulata il 22 febbraio 1980 ed approvata con d.m. 16 maggio 1980. (V 2942/83, mass n 427855; (V 1176/83, mass n 425965; (V 879/83, mass n 425633; (V 48/83, mass n 424839; (V 28/83, mass n 424824; (V 6797/82, mass n 424428; (V 6390/82, mass n 424013; (V 3559/82, mass n 421532).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 7, Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 9 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 15, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 5 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)