Sez. L, Sentenza n. 6797 del 11/12/1982 (Rv. 424428 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - CONVENZIONI E TARIFFE STIPULATE DAGLI ENTI MUTUALISTICI CON LE CATEGORIE DEI MEDICI E DEI FARMACISTI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE AGLI AUMENTI DEGLI INDICI ISTAT - BLOCCO EX ART. 8 DEL D.L. N. 264/1974 - DISCIPLINA EX ART. 429, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA - DISPOSIZIONE DEL PREDETTO ART. 8 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - VIGENZA DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE - MOMENTO FINALE - ABROGAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 349/1977 - DISCIPLINA ATTUALMENTE VIGENTE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - CONVENZIONI E TARIFFE STIPULATE DAGLI ENTI MUTUALISTICI CON LE CATEGORIE DEI MEDICI E DEI FARMACISTI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE AGLI AUMENTI DEGLI INDICI ISTAT - BLOCCO EX ART. 8 DEL D.L. N. 264/1974 - DISCIPLINA EX ART. 429, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA - DISPOSIZIONE DEL PREDETTO ART. 8 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - VIGENZA DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE - MOMENTO FINALE - ABROGAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 349/1977 - DISCIPLINA ATTUALMENTE VIGENTE.*
Il sesto comma dell'art. 8 del d.l. dell'8 luglio 1974 n. 264 - il quale (nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n. 386) ha disposto che non siano suscettibili di aumento, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, le convenzioni e le relative tariffe già stipulate dagli enti mutualistici con le categorie dei medici e dei farmacisti, nonché con le categorie sanitarie assimilate, anche se ratificate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto con delibere dei competenti consigli di amministrazione da sottoporre all'approvazione dei ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro - ha attuato non solo il blocco delle tariffe vigenti ma anche quello del meccanismo di aggancio delle tariffe stesse agli indici di svalutazione previsto dall'accordo 4 marzo 1973 fra gli enti mutualistici e le federazioni degli ordini dei medici, senza che al riguardo possa rilevare il principio dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sulla rivalutazione dei crediti di lavoro. La disposizione dell'anzidetto art. 8 - della quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in rapporto agli artt. 41, 42 e 53 della Costituzione - ha mantenuto il suo vigore fino al 30 giugno 1977, essendo stata abrogata dall'art. 11 della legge 29 giugno 1977 n. 349 (entrata in vigore l'1 luglio 1977), la quale, con altra norma (art. 9), ha peraltro disposto che le nuove convenzioni non dovranno prevedere alcun maggiore Onere con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1978; mentre al riguardo deve trovare applicazione anche la nuova normativa dell'art. 5 della legge 29 febbraio 1980 n. 33 sui poteri delle regioni. (Conf 3559/82, mass n 421531).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Costituzione art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 9 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 15, Legge 29/02/1980 num. 33 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)