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Sez. 6, Sentenza n. 7830 del 30/03/1999 Ud. (dep. 16/06/1999) Rv. 214733 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Stupefacenti - Cessione - Applicabilità della attenuante - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214733-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. non è applicabile ai reati di cessione di sostanze stupefacenti. Se è vero che detta circostanza presuppone relativamente all'ipotesi dei delitti determinati da motivi di lucro, quali in astratto potrebbero essere quelli in materia di stupefacenti - il conseguimento di "un lucro di speciale tenuità", tuttavia il requisito dell' "evento dannoso" di speciale tenuità - pure richiesto dalla norma - si attaglia pur sempre ai reati che offendono il patrimonio, e non è configurabile nei reati in materia di sostanze stupefacenti. Tali reati, infatti, risultano lesivi dei valori costituzionali attinenti alla salute pubblica, alla sicurezza e all'ordine pubblico, nonché alla salvaguardia sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)