Sez. 6, Sentenza n. 35677 del 02/05/2017 Cc. (dep. 19/07/2017) Rv. 271662 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante di cui all'art.7 d.l. n.152 del 1991 - Agevolazione dell'attività di un'associazione mafiosa - Natura soggettiva - Estensione ai concorrenti nel reato - Condizioni.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante prevista dall'art.7 d.l. 13 maggio 1991, n.152 nella forma della agevolazione mafiosa ha natura soggettiva, concernendo i motivi a delinquere ed essendo incentrata sul dolo specifico e non già sulla modalità della condotta, e rientra tra quelle che, ai sensi dell'art.118 cod. pen., devono essere valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono. (In motivazione, la Corte ha precisato che le restanti circostanze qualificate come soggettive dall'art. 70 cod. pen. e diverse da quelle disciplinate dall'art. 118 cod. pen., si estendono ai concorrenti nel reato a condizione che questi siano stati consapevoli e l'aggravante abbia agevolato la realizzazione del reato).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 118, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)