Sez. 3, Sentenza n. 4246 del 21/06/1983 (Rv. 429178 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA ED OMESSA - CAUSA INIZIATA SU ISTANZA DEL CREDITORE PIGNORANTE - OGGETTO E FINALITÀ - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - RAPPORTO DI LAVORO TRA IL TERZO ED IL DEBITORE ESECUTATO - CAUSA PER LO ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA ED OMESSA - CAUSA INIZIATA SU ISTANZA DEL CREDITORE PIGNORANTE - OGGETTO E FINALITÀ - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - RAPPORTO DI LAVORO TRA IL TERZO ED IL DEBITORE ESECUTATO - CAUSA PER LO ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO.*
Nell'espropriazione forzata presso terzi, la causa iniziata - su istanza del creditore pignorante, ex art. 548 cod. proc. civ. - in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo, concerne l'accertamento del rapporto obbligatorio esistente tra il debitore esecutato ed il terzo, con la conseguenza che è il valore e la natura di tale rapporto a costituire il criterio per la Determinazione del giudice competente sulla causa incidentalmente insorta nel processo di esecuzione, in applicazione delle norme sulla Competenza secondo i criteri del valore e della materia. Pertanto, ove tra il terzo ed il debitore esecutato si configura un rapporto di lavoro o di prestazione di opera continuativa e coordinata, la relativa causa incidentalmente insorta a norma dell'art. 548 nel processo esecutivo è attinente ad un rapporto previsto dall'art. 409 cod. proc. civ. con la conseguenza che al suo riguardo va dichiarata la Competenza del pretore quale giudice del lavoro. (Conf 2080/83; (contra 2800/83).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)