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Sez. 6, Sentenza n. 24272 del 15/01/2013 Cc. (dep. 04/06/2013) Rv. 256804 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misura di prevenzione patrimoniale - Modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009 - Applicabilità anche ai procedimenti pendenti da data anteriore - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256804-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

La previsione contenuta nella legge 15 luglio 2009, n. 94, che, modificando l'art. 2 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, consente al giudice di adottare le misure di prevenzione patrimoniale anche prescindendo dalla verifica della pericolosità attuale del proposto, si applica anche ai procedimenti iniziati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 200 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)