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Sez. 2, Sentenza n. 48663 del 17/10/2014 Cc. (dep. 24/11/2014) Rv. 261140 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Falsa indicazione del datore di lavoro di avvenuta corresponsione di somme a titolo di indennità assistenziali ai lavoratori - Effettuazione del conguaglio delle somme fittiziamente indicate da parte dell'I.N.P.S. - Reato configurabile - Delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Stato
decisa il 2014-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261140-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., e non quelli di truffa o di appropriazione indebita o di indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell'I.N.P.S., ottiene dall'ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)