Sez. 2, Sentenza n. 41357 del 14/07/2015 Cc. (dep. 14/10/2015) Rv. 264869 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Condotta - Falsa indicazione di avvenuta corresponsione di somme a titolo di indennità assistenziali da parte del datore di lavoro - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
Non integra il delitto di truffa, bensì quello di appropriazione indebita nei confronti del lavoratore, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen., la condotta del datore di lavoro, il quale, abusando delle relazioni d'ufficio o di prestazione d'opera, indichi falsamente, negli appositi prospetti mensili, di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell'I.N.P.S., così ottenendo dall'ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, non potendo ravvisarsi in tal caso nè un danno economico per l'ente pubblico, nè una condotta di artifici e raggiri nella mera falsa esposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 11, Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)