Sez. 2 - , Sentenza n. 42329 del 09/07/2019 Cc. (dep. 15/10/2019) Rv. 277634 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Annullamento con rinvio dell'ordinanza applicativa o confermativa di misura coercitiva - Termine perentorio per la decisione del giudizio di rinvio - Decorrenza - Individuazione – Nuova trasmissione degli atti ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen. - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, nel caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura coercitiva ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il termine di «dieci giorni dalla ricezione degli atti» previsto dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. decorre dal momento in cui il tribunale riceve "nuovamente" gli atti dall'autorità procedente, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., fermo restando che, nell'ipotesi in cui il tribunale abbia trattenuto gli atti durante il giudizio di legittimità, l'autorità procedente potrà limitarsi a trasmettere le sopravvenienze ovvero, in mancanza di queste ultime, richiamare gli estremi del precedente invio. (In motivazione la Corte ha affermato che, in tal modo, viene garantito il pieno soddisfacimento sia dell'esigenza di celerità sottesa all'introduzione del predetto termine perentorio, sia della necessità di consentire al giudice del rinvio una rivalutazione completa del compendio probatorio a suo tempo sottoposto al tribunale, con possibilità di integrazione mediante trasmissione degli elementi eventualmente sopravvenuti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)