Sez. 2 - , Sentenza n. 21716 del 08/03/2019 Cc. (dep. 17/05/2019) Rv. 275787 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Annullamento con rinvio dell'ordinanza applicativa o confermativa di misura - Termine per la decisione del giudizio di rinvio - Decorrenza - Ricezione della sola sentenza rescindente con fascicolo - Sufficienza - Esclusione - Ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. e degli ulteriori elementi a favore sopravvenuti - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di misure cautelari, qualora la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio un'ordinanza che aveva disposto o confermato la misura coercitiva ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il termine di "dieci giorni dalla ricezione degli atti" entro il quale – ai norma dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. – il giudice del rinvio è tenuto a decidere decorre, non dalla mera ricezione della sentenza rescindente con il relativo fascicolo, ma dalla completa ricezione di tutti gli atti presentati ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. e degli elementi eventualmente sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)