diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 46203 del 09/11/2004 Ud. (dep. 29/11/2004) Rv. 231169 - 01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Finalità delle norme che disciplinano le nuove contestazioni - Garanzia del contraddittorio sul contenuto dell'accusa - Criteri idonei a stabilire la violazione del principio di correlazione - Concretezza - Necessità - Fattispecie: sostituzione dell'addebito di natura dolosa di cui all'art. 595 cod. pen. con quello di natura colposa di cui all'art. 57 cod. pen.
Stato
decisa il 2004-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231169-01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, le previsioni di cui agli articoli 521 e 522 cod. proc. pen. hanno lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, l'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'imputato, con la conseguenza che non è possibile ipotizzarne una violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell'addebito specificamente formulato nell'imputazione e dalle possibilità di difesa che all'imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale. Ne deriva che non sussiste la violazione del principio di correlazione qualora, come nella fattispecie, la variazione dell'imputazione si concreti nella sostituzione dell'addebito di natura dolosa di cui all'art. 595 cod. pen. (diffamazione) con l'addebito di natura colposa di cui all'art. 57 cod. pen.(omissione dell'obbligo di controllo sul contenuto del periodico), in quanto detta modifica del titolo della responsabilità non può essere ritenuta di per sé lesiva del diritto di difesa dell'imputato e non lo è in concreto qualora - ancorché si ipotizzi la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel delitto di diffamazione - si faccia riferimento anche al suo ruolo di direttore del giornale, idoneo ad includere anche la responsabilità a titolo di colpa (art. 57 cod. pen.) e, quindi, si strutturi l'addebito in modo tale da consentire la difesa anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 57 cod. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)