Sez. 6, Sentenza n. 1217 del 07/04/1999 Cc. (dep. 27/05/1999) Rv. 214768 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE | Trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente - Termine di cinque giorni - "Elementi favorevoli" all'indagato - Verbale dell'interrogatorio di garanzia - Non è tale, di per sè.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE
Gli "elementi favorevoli", menzionati dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non possono consistere in mere asserzioni difensive, documentate nel verbale di interrogatorio, dovendo, invece, concretarsi in specifici elementi fattuali, di natura oggettiva e sopravvenuti alla richiesta del P.m, che servano, in concreto, a discolpare l'indagato. Pertanto, l'interrogatorio di garanzia non può rappresentare, di per sè, elemento favorevole all'indagato, onde l'omessa trasmissione all'organo del riesame del verbale relativo nel termine di cinque giorni non può automaticamente dar luogo alla perdita di efficacia della misura cautelare, non potendo ritenersi atto che, per sua natura, rechi necessariamente elementi a supporto della difesa, specialmente nel caso in cui non vengano indicati specificamente dall'interessato gli eventuali "elementi favorevoli" desumibili da detto verbale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)